RIFIUTI IMPIANTO DI STOCCAGGIO UNICO ANCHE PER LUCOLI

by Amministratore
Si parte con l’impianto di stoccaggio a servizio dell’Altopiano delle Rocche

La rivoluzione culturale sul riciclo è l’unica strada per il recupero dell’ambiente, contrastare i costi, avere un società più civile, ecologica e rispettosa dell’ambiente. Una società attenta che guarda al futuro. 

Entrerà in funzione entro la fine del mese il nuovo centro di stoccaggio dei rifiuti a servizio dei Comuni dell’Altopiano delle Rocche.

Lo hanno annunciano il vicesindaco di Ovindoli e l’assessore all’ambiente di Rocca di Mezzo. L’impianto, a quasi un anno dall’entrata a regine del servizio associato per la raccolta dei rifiuti “porta a porta”, è stato realizzato dai Comuni di Ovindoli (capofila), Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio e Lucoli, dove si sono registrati notevoli aumenti nella percentuale della raccolta differenziata.

Si ricorda che i sindaci, erano chiamati a regolamentare la gestione dei rifiuti urbani o ad essi assimilati, sin dal lontano DPR 915/82 , nel quale art. 8 “competenze dei comuni”  veniva demandato ad essi la regolamentazione della raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i primi “ecocentri”, sono stati istituiti proprio a tali esigenze, alla necessità di rispondere (da parte dei comuni)  alle richieste di una politica ambientale volta al recupero della materia, alla diminuzione delle discariche, alle raccolte “finalizzate” dei materiali, in modo da evitare il conferimento in discarica per RSU, e contestualmente, raccogliere non solo i rifiuti recuperabili da raccolta nelle c.d. “campane” stradali, ma anche quei rifiuti speciali che, assimilati agli RSU, dovevano e devono essere gestiti dai comuni stessi per convenzione con i produttori, quali ad esempio imballaggi in carta e cartone, vetro, legno, pneumatici, rottami ferrosi, ecc. , ed anche i rifiuti elettronici, anch’essi assimilati ope-legis  e successivamente assimilabili agli RSU; inoltre, tali “ecocentri” hanno, evitato l’abbandono indiscriminato dei rifiuti speciali e urbani che siano, da parte dei detentori, hanno risposto alle esigenze della popolazione e dei piccoli produttori artigianali e commerciali . 

Ma cos’è un Centro di Raccolta?
La definizione del Centro di Raccolta, introdotta nel nostro Ordinamento dal d. lgs. n. 4/2008, è fornita dall’art. 183, comma 1, lett. mm) del d. lgs. n. 152/2006: “area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al d. lgs. n. 281/1997”. 
All’interno degli stessi, non è quindi permesso effettuare alcun tipo di trattamento del rifiuto (quali cernita, smontaggio, triturazione, miscelazione, ecc.), ad eccezione delle operazioni di riduzione volumetrica necessaria per ottimizzare il succcessivo trasporto.
Ma qual’è la normativa?
Attualmente, la disciplina attuativa è contenuta del D.M. 08.04.2008 e s.m.i., il quale prevede che:
in tali Centri, adibiti esclusivamente ad attività di stoccaggio, possono confluire solo i rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 allo stesso D.M., conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (art. 1);
la realizzazione dei Centri di Raccolta è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia. Non è quindi necessario alcun titolo autorizzatorio proveniente da Enti terzi rispetto al Comune medesimo; il gestore del Centro di Raccolta deve essere iscritto nell’apposita Categoria “1” dell’Albo Gestori Ambientali; sotto il profilo tecnico/gestionale, devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’Allegato 1 allo stesso DM 8.4.2008. Disciplina dell’assimilazione ai rifiuti urbani – La concreta individuazione delle tipologie di rifiuti conferibili presso i Centri di Raccolta passa quindi, in primo luogo, attraverso la esatta determinazione della categoria “rifiuti urbani” che, come noto, ricomprende (art. 184, co.2, d. lgs. n. 152/2006):
  • i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da civili abitazioni;
  • i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi rispetto a quelli di cui al punto precedente, tuttaviaassimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
  • i rifiuti derivanti dallo spazzamento strade;
  • i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
  • i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
  • i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazioni.
Con espresso riferimento alla tematica dell’assimilazione, la legge riconosce ai Comuni il potere di estendere il trattamento giuridico dei rifiuti urbani (e, quindi, la loro conferibilità presso i Centri di Raccolta) anche ai rifiuti che, per provenienza, sarebbero altrimenti qualificati come speciali in quanto provenienti da luoghi diversi da quelli domestici o ad uso civile.
Condizioni per l’assimilazione. L’art. 198, co. 2, lett. g) del d. lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni concorrono a disciplinare con apposito regolamento l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, co.2 , lett. e), ferme restando le -sopra evidenziate- definizioni di cui all’art. 184, co. 2, lett. c) e d).
Ciò significa, in primo luogo, che la procedura di assimilazione deve avvenire nell’osservanza dei criteri generali rimessi all’esclusiva competenza statale; preso atto che, ad oggi, non risulta ancora emanato l’apposito Decreto Ministeriale previsto dall’art. 195, co.2 lett. e), ci si deve pertanto rifare alla deliberazione del Comitato Interministeriale per i rifiuti datata 27.07.1984.
In secondo luogo sarà necessario che i Comuni, all’interno dello spazio operativo riconosciuto dai succitati criteri di provenienza statale, disciplinino con il proprio Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani anche le specifiche condizioni quali-quantitative che consentano di identificare in quali casi ed entro quali limiti le utenze non domestiche possano conferire i propri rifiuti speciali ritenuti assimilabili – ed assimilati – agli urbani.
Resta inteso che, al di fuori delle corrette procedure di assimilazione, i rifiuti speciali non potranno essere conferiti presso i Centri di Raccolta e dovranno quindi seguire il normale iter gestionale, con destinazione degli stessi, attraverso soggetti abilitati al trasporto, ad impianti di recupero/smaltimento dotati di specifica autorizzazione.
Diversamente, le condotte gestionali assunte in violazione dei sopra esposti criteri di assimiliazione potrebbero integrare le fattispecie sanzionatorie – anche di rilevanza penale – di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152/2006.

Il centro per lo stoccaggio si estende su un’area di 2000 metri quadrati, situata nel territorio di Rocca di Mezzo, e sarà gestito dal consorzio Formula Ambiente-Sapi e Cns(Il Consorzio Formula Ambiente è una Società Cooperativa Sociale nel settore dei servizi ambientali, con sede legale ed amministrativa a  Cesena-FC, che da lavoro a molte persone. Trattasi di Cooperativa interessata da vicissitudini giudiziarie e possiamo riportare ciò che hanno scritto i giornali, il consorzio cesenate era legato alla coop “29 Giugno” di Salvatore Buzzi, un’inchiesta che ha avuto non pochi risvolti, Cesena inclusa. Il presidente di Formula Ambiente Maurizio Franchini, cesenate, ha da tempo convocato i soci per sostituire due consiglieri d’amministrazione e un sindaco revisore dei conti finiti in carcere). 
Durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico gli utenti potranno conferire tutte le tipologie di rifiuti urbani e assimilati (come ingombrati, legno, ferro), segnalare eventuali disservizi, ritirare e sostituire mastelli e cassonetti rotti, ritirare le buste dell’umido. 
I lucolani dovranno fare più strada per portare i rifiuti ma questa è l’organizzazione prescelta.
Nella conferenza dei Sindaci tenutasi ad Ovindoli il 27 ottobre u.s. è stato definito un regolamento unico per i quattro Comuni che verrà ufficializzato a breve anche dal Comune di Lucoli. Tra i contenuti del regolamento anche indicazioni in merito al regime sanzionatorio per i trasgressori della corretta differenziata.
L’obiettivo dei 4 Enti, ovviamente, è quello di spingere ancora più in alto le percentuali della raccolta differenziata che, a quasi un anno dall’entrata a regime del servizio associato, ha raggiunto il 55,40 % su base annua fino al mese di settembre (63,35 % nell’ultimo trimestre) a Ovindoli; 47,92 % fino al mese di settembre; (55,41% ultimo trimestre) a Lucoli; 44,78 % fino al mese di settembre (64,98 % ultimo trimestre) a Rocca di Mezzo; 44,68 % fino al mese di settembre (78,17% ultimo trimestre) a Rocca di Cambio. 
Il ritiro dei rifiuti ingombranti raccolti nei singoli Comuni da gennaio, mese dell’attivazione del servizio raccolta porta a porta, ad agosto, ha raggiunto quantità considerevoli: Rocca Di Mezzo (17.570 Kg); Ovindoli (12.270 Kg); Lucoli (9.650 Kg); Rocca Di Cambio (7.320 Kg).
Per saperne di più:
http://ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2015/10/14/news/rifiuti-stoccaggio-unico-1.12267373.

Con questa nuova struttura a regime l’obiettivo dei cittadini sarà anche quello di rispettare i regolamenti definiti in ottica di riciclo per i rifiuti ingombranti e non solo, l’obiettivo del Comune di Lucoli quello di divenire “virtuoso”.
Relativamente al ciclo completo di raccolta rifiuti vorremmo esercitare il nostro diritto al “pungolo”, nell’ottica del miglioramento più generale del servizio di raccolta rifiuti, pensando a tutte le esigenze, e cioè a quelle dei centinaia di non residenti di Lucoli, proprietari delle “case vacanza”. 
Non osiamo trattare dell’introduzione di un sistema di “tariffa puntuale” che permetterebbe il calcolo delle bollette in funzione del residuo prodotto. Ci piacerebbe una differenziazione tra residenti e non residenti come si fa nei comuni “virtuosi”. Ma forse questo è un sogno….molto in la da venire.
In modo molto più spicciolo e basico ci piacerebbe sapere dove lasciare tutti i rifiuti differenziati la domenica sera, quando si parte da Lucoli, senza doverceli riportare alla residenza prioritaria. 
Le isole non ci sono più, i contenitori della differenziata da collocare fuori della casa prevedono giorni di raccolta fissati per genere differenziato e le domande sono molte: si può lasciare tutto la domenica? Come proteggersi da chi potrebbe usare i contenitori sulla strada, in assenza del proprietario, gettando rifiuti a casaccio (i burloni sono tanti)? Il regime sanzionatorio, in questo caso, colpirebbe un contribuente assente ed inconsapevole.
Ci chiediamo se non sia il caso di definire un regolamento che abbia l’obiettivo di agevolare i turisti, non residenti e proprietari di case, nello smaltimento dei rifiuti in forma differenziata, anche quando gli stessi soggiornano solo per pochi giorni nel Comune (consultare ad esempio il regolamento del Comune di Pizzoli, del Comune di Raiano, ed altri). 
E’ solo un “pungolo” per migliorare l’affezione degli utenti verso l’amministrazione.


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1 comment

Anonimo 12 Novembre 2015 - 12:12

In effetti per i NON residenti sarebbe opportuno avere delle piccole isole ecologiche … ne basterebbe anche una alla scuola a SPOGNETTA utile anche per quelli di SPOGNA dalla quale ci si potrebbe arrivare a piedi

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