LA SALVAGUARDIA DEI PATRIARCHI VERDI: UNA NUOVA LEGGE A TUTELA DEGLI ALBERI MONUMENTALI

by Amministratore

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Alberi centenari di Lucoli
Da oggi le piante monumentali d’Italia sono tutelate da una nuova legge che riporta in primo piano il ruolo del Corpo forestale dello Stato. La legge n. 10 del 14 gennaio 2013, che entrerà in vigore il prossimo 16 febbraio, oltre a dettare regole per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, va anche a potenziare il preesistente quadro normativo sulla tutela dei patriarchi verdi, patrimonio paesaggistico e ambientale di grande pregio del nostro Paese. Al fine di dare omogeneità alla differenziata legislazione regionale avente come obiettivo la tutela e la valorizzazione di tali esemplari, la legge statale fornisce una definizione giuridica di albero monumentale univoca che dovrà essere recepita da ogni regione entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Con essa viene stabilita l’obbligatorietà per ogni comune di censire i propri alberi monumentali. I risultati di tali censimenti verranno raccolti in elenchi regionali, che costantemente aggiornati, alimenteranno l’elenco degli alberi monumentali d’Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Tale elenco sarà messo, tramite internet, a disposizione delle amministrazioni pubbliche e della collettività. 
Onde garantire la massima tutela agli esemplari monumentali, la legge stabilisce che chi provoca ne il danneggiamento o addirittura provveda all’abbattimento, salvo il fatto che quest’atto costituisca reato, andrà incontro a sanzioni amministrative comprese tra i 5.000 e i 100.000 euro. Non comporteranno l’applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Non comporteranno l’applicazione di sanzioni gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI

La legge ridefinisce a livello nazionale anche la “Giornata nazionale degli alberi”, celebrata il 21 novembre in tutta Italia all’insegna della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, in linea con l’attuazione del protocollo di Kyoto.

Un documento del 1920 che celebra la festa degli alberi – documento gentilmente concesso da  Fernando Rossi

Nella “Giornata nazionale degli alberi” il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, realizzerà nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti di istruzione superiore e nelle università tutte quelle iniziative atte a promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree, l’educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché a stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.
Ogni anno la Giornata sarà ispirata ed intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale.
In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche cureranno, in collaborazione con i comuni, le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto. 


Con questa nuova legge le normative fino ad ora emanate risultano numerose e varie e la materia appare comunque controversa. Infatti, i provvedimenti di attuazione delle stesse da parte delle Autorità Statali e Regionali competenti risultano non adeguati. Solo pochissime Regioni hanno adempiuto ad elaborare gli elenchi previsti dalla legge entro il termine previsto, mentre in nessun caso il Ministero competente ha provveduto in via sostitutiva. Quindi, paradossalmente, la protezione degli alberi monumentali è oggi meno effettiva di quella esistente prima dell’emanazione del D.Lgs. 63/2008. Infatti, in assenza degli elenchi approvati dalle Autorità competenti, neppure l’art. 734 del Codice Penale può essere oggi invocato per sanzionare comportamenti dannosi per i beni tutelati.
Dopo più di tre anni di inadempienza da parte di quasi tutte le Autorità competenti, il Parlamento ha ora approvato, nel dicembre scorso, il disegno di legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che è divenuto finalmente legge, con la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 01/02/2013. E’ la Legge n. 10/2013 (di cui parliamo) e che entrerà in vigore il 16/02/2013, essa pur essendo di ottima qualità, presenta però parecchi problemi, tra i quali:

  • si sovrappone a quella del Codice del paesaggio, innovata appena 4 anni fa, creando due procedure parallele per il riconoscimento formale degli alberi monumentali;
  • stabilisce una lunga e complessa procedura per tale riconoscimento, delegando il censimento ai Comuni, la raccolta dei dati alle Regioni e il definitivo inserimento in un Elenco nazionale gestito dal Corpo Forestale dello Stato. Mente la procedura non prevede alcun termine per il censimento affidato ai Comuni, le Regioni sono obbligate a trasmettere i relativi elenchi al Corpo Forestale entro un anno. L’eventuale inottemperanza da parte delle Regioni comporta la diffida e l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Se già la procedura, più snella, delineata dal Codice del paesaggio è quasi completamente inattuata da più di tre anni, si può ben immaginare quanto questa nuova e più farraginosa procedura potrà esserlo.
Di fronte a tutto ciò, Regioni avanzate in campo ambientale come l’Abruzzo hanno recentemente approvato (con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72 del 14/09/2012) un elenco ufficiale di 370 alberi monumentali, dichiarati “monumenti naturali protetti” ai sensi della Legge Regionale quadro sulle aree protette n. 38/1996, tutti censiti, documentati e georeferenziati in un volume a colori di 500 pagine appena pubblicato dalla Regione stessa (Artese, Di Fabrizio, Di Giulio & Petriccione, Cogecstre Edizioni, 2012). Peccato però che né la Legge Regionale in questione, né il recente Decreto, prevedano alcuna sanzione per chi li danneggi, non potendosi neppure applicare le sanzioni previste dal Codice del paesaggio, in quanto nel Decreto non vi si fa riferimento alcuno e l’elenco non è stato neppure approvato con la procedura da questo prevista. 
Su suggerisce l’approfondimento della tematica sul sito di Gaianews leggendo l’articolo del Dott. Bruno Petriccione, (biologo e dottore di ricerca in ecologia). 
http://gaianews.it/ambiente/estinzione-ambiente/decine-di-leggi-e-decreti-regionali-e-due-leggi-nazionali-ma-gli-alberi-monumentali-sono-davvero-tutelati-35465.html

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