Inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica: la scheda sulla legge approvata in Senato

by Amministratore
Campo Felice giornata ecologica di NoiXLucoli Onlus 2014
Inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. Sono i cinque ecoreati introdotti dal ddl approvato in via definitiva dall’aula del Senato. Di seguito, le nuove norme del codice penale. 

INQUINAMENTO AMBIENTALE. E’ punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”; aggravanti di pena sono previste se l’inquinamento riguarda specifiche aree protette nonché provochi lesione o morte di una o più persone. 

DISASTRO AMBIENTALE. E’ punito con la reclusione da 5 a 15 anni, alternativamente, un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La nuova norma prevede una clausola di salvaguardia (“fuori dai casi previsti dall’articolo 434”), volta a differenziare il disastro ambientale dal delitto relativo al crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che ha finora svolto funzione di supplenza per la mancanza di uno specifico delitto di disastro ambientale. Anche il disastro ambientale prevede un’aggravante ove il danno si produca in specifiche aree protette. 

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA’. E’ punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente “cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”; specifiche aggravanti sono previste in relazione all’entità del possibile danno per l’ambiente. 

OMESSO CONTROLLO. La norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti. 

OMESSA BONIFICA. Introdotta dal Senato, punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L’obbligo dell’intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. 

AGGRAVANTE AMBIENTALE. Nel codice penale è introdotto anche un nuovo articolo, l’aggravante ambientale, per prevedere un aumento di pena quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l’ambiente. 

RAVVEDIMENTO OPEROSO. Il provvedimento oltre a stabilire diminuzioni di pena per l’ipotesi colposa di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, prevede uno sconto di pena anche per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l’ambiente siano portati a conseguenze ulteriori. 

RADDOPPIA LA PRESCRIZIONE. Il ddl prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione e che alla condanna per tali delitti consegua l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

CONFISCA E RIPRISTINO LUOGHI. In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato; stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente; obbliga il condannato al recupero e, ove possibile, al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi.
Possiamo ben sperare!

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